Uscito su Dimensione Agricoltura – Luglio/Agosto 2018
La legge di bilancio 2018 ha disposto la possibilità per gli imprenditori agricoli di poter vendere i propri prodotti pronti per il consumo, an che mediante strutture mobili nella disponibilità dell’imprenditore: ovvero, lo street food agricolo. Secondo l’Anci – che aveva fornito chiarimenti nelle scorse settimane -, una volta dichiarato l’inizio attività, l’imprenditore può svolgere lo street food sull’intero territorio nazionale. Il tutto a prescindere dalla collocazione dell’azienda e senza alcun limite temporale (l’attività può quindi essere svolta durante tutto l’anno).
Quanto alle “strutture utilizzabili”, può essere utilizzato qualunque mezzo, a condizione che sia idoneo dal punto di vista igienico-sanitario per la vendita e somministrazione non assistita di prodotti agricoli e agroalimentari. Tali mezzi non per forza devono essere di proprietà dell’imprenditore, essendo sufficiente la provata disponibilità tramite contratto di comodato e noleggio.
La vendita dei prodotti per il consumo immediato deve avvenire senza somministrazione assistita e seguendo anche le indicazioni recentemente emanate in proposito dal Ministero dell’economia.
L’imprenditore agricolo potrà quindi organizzare un “punto ristoro”, attrezzato con sedie, tavoli, ombrelloni, ecc., rendendo disponibili ai clienti anche posate di metallo, bicchieri di vetro, piatti di porcellana, tovaglioli di stoffa. Niente tavola imbandita o servizio al tavolo però.
Le stoviglie devono essere rese disponibili ai clienti, che si devono servire per proprio conto, così come i prodotti acquistati devono essere ritirati al “banco” e non serviti al tavolo.
Sul tema forse più importante, ovvero, se con lo street food agricolo possono essere venduti prodotti cotti sul luogo di vendita, secondo almeno l’interpretazione dell’Anci, la cessione può riguardare esclusivamente prodotti già pronti, dovendo quindi escludersi ogni forma di cottura nel luogo di vendita. (Alfio Tondelli)
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