Cura Italia. Ulteriore sostegno per chi fa pubblicità su giornali, radio e tv

da | 1 Aprile 2020 | Grafica e pubblicità

L’articolo 98 del D.L. 18/2020, il “Cura Italia” di marzo, contiene alcune “misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa”.

Il “bonus pubblicità”, introdotto da un paio di anni, mira a incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali, televisione e radio. Per quanto riguarda i giornali sono compresi sia quelli cartacei che online. Per esempio, il periodico Dimensione Agricoltura rientra tra i giornali ammessi per fare pubblicità.

Non sono invece comprese nel bonus le pubblicità sui social media o attraverso banner su siti internet generici, cartellonistica, volantini e anche le spese riguardante la realizzazione della grafica (non si capisce come mai, visto che per fare pubblicità serve qualcuno che la inventi).

Cosa cambia quindi nel bonus? Che il contributo viene concesso nella misura unica del 30% del valore dell’intero investimento pubblicitario per l’anno 2020 (normalmente il credito di imposta concesso riguarda il 75% della spesa incrementale sostenuta nell’anno precedente).

Possono beneficiare tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali. Attenzione: il valore complessivo della campagna pubblicitaria che può beneficiare del bonus deve superare di almeno l’1 per cento gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessa categoria di mezzi di informazione (la divisione riguarda la stampa da un lato, le testate radiofoniche e televisive dall’altro).

Le domande per ottenere il bonus potranno essere presentate tra martedì 1 settembre e mercoledì 30 settembre 2020.

Nell’articolo 98 del decreto sono previsti anche contributi alle edicole.


L’articolo 98 del decreto recita:

  1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: “1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità  stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.
  2. All’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    • a) al secondo periodo, le parole “2.000 euro” sono sostituite con le seguenti “2.000 per l’anno 2019 e 4.000 euro per l’anno 2020”;
    • b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per l’anno 2020, il credito d’imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali”.

Chi sono

Alfio Tondelli

Grafica, pubblicità, editoria, web, social, video

Ho fatto giornali, libri, manifesti, siti internet, marchi, ma – soprattutto – io e Valeria abbiamo fatto Alice e Enrico.

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